mercoledì 28 dicembre 2016

Lesina, Bando di concorso per l'assegnazione case popolari

Pubblicato il bando per l'assegnazione di case popolari nel comune di Lesina. E' possibile scaricare la domanda di assegnazione direttamente sul sito del comune:

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI E/O CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI
NEL COMUNE DI LESINA - (L. R. n.10/2014).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto l’atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale di LESINA con Deliberazione n.79 del
28/04/2016, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n.10 del 07.04.2014,
RENDE NOTO CHE
E’ indetto, ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014, BANDO DI CONCORSO per la
formazione della graduatoria finalizzata alla assegnazione in locazione semplice degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica di cui all’art. 1 della Legge Regionale Puglia n. 10/2014, disponibili
e/o che si renderanno disponibili nel Comune di LESINA, salvo eventuali riserve di alloggi previste
dalla legge.
I cittadini interessati a ottenere l’assegnazione di un alloggio di E. R. P. (Edilizia Residenziale
Pubblica) dovranno presentare domanda al Comune di LESINA su apposito modulo, secondo i
termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso. Gli interessati all’assegnazione
possono partecipare a una sola assegnazione in ambito regionale.

REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE

1. Può conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:
a) chi ha la cittadinanza italiana. Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto
dall’articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
come modificato dall’articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla
normativa in materia di immigrazione e di asilo).
b) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei
comuni compresi nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di
lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito o di
lavoratori emigrati all’estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.
c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle
esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località; ai fini della valutazione dell’adeguatezza
dell’alloggio si applicano gli standard di cui all’articolo 10, comma 2.
d) chi non ha già ottenuto l’assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi
pubblici, o l’attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo
Stato o da enti pubblici, sempreché l’alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al
risarcimento del danno.
e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore a €
15.250,00 (fatto salvo il diverso limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso),
determinato ai sensi dell’articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive mod. e int.,( il
reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di € 516,46 per ogni figlio minore che risulti
essere a carico; qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi di lavoro
dipendente,, questi, dopo la predetta diminuzione, sono calcolati nella misura del 60%).
Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all’ultima dichiarazione fiscale e, quindi alla
dichiarazione dei redditi per l’anno 2014 (presentata nel 2015), al lordo delle imposte e al netto dei
contributi previdenziali e degli assegni familiari.
Oltre all’imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a
qualsiasi tipo percepiti, ivi compresi quelli esentasse (N.B.: anche, pertanto, indennità di
accompagnamento, invalidità e simili).
La mancanza di reddito deve essere autocertificata e può essere anche documentata da certificato di
disoccupazione rilasciato dall’Ufficio Provinciale del Lavoro.
Deve essere dichiarata l’eventuale iscrizione alla Camera di commercio.
f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente
assegnato in precedenza in locazione semplice.
2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con
provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni. Rientrano nel nucleo familiare
anche i soggetti di seguito elencati:
a) conviventi more uxorio; (di due persone che, pur non essendo sposate, convivono).
b) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado.
c) affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del
bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono
inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.
3. I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e f)
del comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione
della domanda nonché al momento dell’assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto.
4. La Giunta regionale, in sede di localizzazione degli interventi, può stabilire particolari requisiti
aggiuntivi per l’assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità
ovvero in relazione a peculiari esigenze locali.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – PUNTEGGI

Le domande di partecipazione al presente concorso devono essere compilate esclusivamente sui
moduli predisposti dal Comune, scaricabili dal sito istituzionale dell’Ente www.comunelesina.it e
in distribuzione, tutti i giorni di apertura al pubblico, negli uffici dei Servizi Sociali – Piazza Aldo
Moro n. 1, o presso le sedi delle Organizzazioni Sindacali territoriali.
Nei predetti moduli sono indicati i requisiti di ammissibilità e le condizioni per l’ammissione al
concorso e per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente dichiara, sotto la sua
responsabilità, di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e s’impegna a
produrre, a richiesta, se sia necessario, l’idonea documentazione probatoria, anche del
possesso dei requisiti, com’è previsto nel presente bando di concorso.
Con detta firma, inoltre, il concorrente esonera l’operatore comunale e sindacale da ogni
responsabilità in merito all’eventuale assistenza fornita nella compilazione della domanda.
Il richiedente e i soggetti conviventi facenti parte del nucleo familiare, per quanto indicato, possono
ricorrere all’autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente bando e dei documenti necessari
per l'attribuzione del punteggio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fatte salve le
certificazioni che non possano essere richieste d’Ufficio dal Comune presso le Pubbliche
Amministrazioni competenti (in particolare, oltre a documentazione proveniente da privati,
certificazioni ASL pertinenti condizioni di disabilità e antigienicità degli alloggi).
Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda sono
attribuiti i seguenti punteggi, secondo quanto disposto dall’art. 5 della Legge Regionale n. 10 del
07.04.2014
1. I punteggi da attribuire ai concorrenti sono:
a1) reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all’articolo 21 della legge
457/1978, non superiore ai seguenti limiti:
a) inferiore ad una pensione sociale (€ 4.790,76 annui): punti 4.
b) inferiore ad una pensione minima INPS (€ 6.511,44 annui): punti 3.
c) inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale (€ 11.302,20 annui): punti 2.
a2) nucleo familiare composto:
a) da 3 a 4 unità: punti 1.
b) da 5 a 6: punti 2.
c) da 7 ed oltre: punti 3.
a3) un componente con uno o più minori a carico: punti 2.
a4) richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione
della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: punti
1.
a5) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero
la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell’assegnazione dell’alloggio:
punti 1. Tale punteggio è attribuibile:
a) purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età.
b) qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di
non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.
a6) presenza di disabili nel nucleo familiare: punti 3. Ai fini dell’attribuzione del punteggio si
considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari
almeno al 75 per cento.
a7) nuclei familiari che rientrino in Italia o che siano rientrati da non più di dodici mesi dalla data
del bando per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi: punti 1.
a8) richiedenti la cui sede lavorativa, nel Comun di Lesina, si trova ad una distanza superiore a 40
km da quella di residenza: punti 1.
a9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di
pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili,
seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale
procurato a titolo precario dagli organi preposti all’assistenza pubblica, ovvero per sistemazione
precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per
inadempienza contrattuale:punti 4. La condizione del biennio non è richiesta quando la
sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo
riconosciuto dall’autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.
a10) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando
in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a
quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni
ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari
principali dei locali di abitazione) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione,
secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione: punti 2.
Il punteggio di cui alle lettere a9) e a10) non viene riconosciuto quando trattasi di locali
impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di
altro richiedente in occasione di precedente bando.
a11) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del
bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due
unità: punti 2. La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da
abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto
dall’autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti
all’assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto.
a12) richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio
sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all’articolo 10:
a) oltre 2 persone in più: punti 1.
b) oltre 3 persone in più: punti 2.
a13) richiedenti fruenti di alloggio di servizio che devono rilasciare l’alloggio per trasferimento
d’ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: punti 1.
a14) richiedenti che devono abbandonare l’alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi
di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi
dall’autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: punti 6.
a15) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento
esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale
di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o
privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo
familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato: punti 6.
Non rientra nell’inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati
significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell’anno di riferimento.
a16) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30
per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1,
lettera e), dell’articolo 3: punti 1.
2. Non sono cumulabili i punteggi:
a9) con a10).
a14) con a15);.
a14) e a15) con a9), a10), a11), a12) e a13).
3. Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, é effettuato il sorteggio a
cura di un notaio o di un ufficiale rogante.
4. I richiedenti di cui alle lettere a4), a5) e a6) sono inseriti nella graduatoria generale
definitiva; sono altresì collocati d’ufficio in graduatorie speciali relative a ogni singola
categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.
5. Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell’assegnazione di alloggi destinati
in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o
per espressa previsione di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella
quota di riserva di cui all’articolo 13 della L.R. n. 10/2014.

RACCOLTA DELLE DOMANDE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA
GRADUATORIA PROVVISORIA

La domanda, corredata dalla fotocopia di un documento valido d’identità dell’intestatario, con
indicazione di tutti i dati richiesti, dovrà pervenire, perentoriamente entro il termine di 60 giorni
dalla data di pubblicazione del seguente bando e cioè entro il termine del 27/02/2017 con le
seguenti modalità:
1. Mediante consegna a mano all’Ufficio di protocollo del Comune;
2. con lettera raccomandata A/R (in tal caso farà fede la data del timbro postale)
3. tramite PEC al seguente indirizzo: comunelesina@pec.it.
Il Comune, sulla base delle condizioni dichiarate dal concorrente e accertate d’ufficio, provvederà
all’attribuzione provvisoria del punteggio per ciascuna domanda ed alla conseguente formazione
della graduatoria provvisoria secondo l’ordine di attribuzione dei punteggi. Insieme alla graduatoria
provvisoria sono indicate le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni.
La graduatoria provvisoria, con l’indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente,
nonché dei modi e dei termini per il ricorso, è immediatamente pubblicata nell’Albo Pretorio
online del Comune per trenta giorni.

VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL’ASSEGNAZIONE

Prima dell’assegnazione degli alloggi verrà verificata la permanenza dei requisiti previsti per
l’assegnazione. Il mutamento dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere da a1) ad a8), fra il
momento dell’approvazione della graduatoria e quello dell’assegnazione non influisce sulla
collocazione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da a9 ad a16 del
medesimo articolo e, per quanto attiene al requisito a15), purché il concorrente o altro componente
il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.
Il comune, accertata la mancanza nell’assegnatario di alcuno dei requisiti di cui al comma 2, avvia il
procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del
concorrente, dandone comunicazione a quest’ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può
proporre la richiesta di parere alla Commissione.
Il Comune e gli enti gestori possono, in qualsiasi momento, espletare accertamenti volti a verificare
la permanenza e l’esistenza dei requisiti.

ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL’ALLOGGIO

L’assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal responsabile
dell’ufficio competente del comune.
E’ adeguato l’alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di cui all’articolo 22, sia
non inferiore a mq. 45. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l’alloggio adeguato deve
essere non inferiore a:
a) 45 mq per nuclei familiari composti da una o due persone.
b) 55 mq per nuclei familiari composti da tre persone.
c) 70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone.
d) 85 mq per nuclei familiari composti da cinque persone.
e) 95 mq per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.
Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in
graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio
del comune e dell’ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell’uso del
patrimonio pubblico, né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di
bisogno.

SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI

Il Comune, di intesa con l’ente gestore, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dà notizia
agli aventi diritto dell’avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta
dell’alloggio.
La scelta dell’alloggio, nell’ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo, è effettuata
dall’assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.
In caso di mancata presentazione, l’assegnatario decade dal diritto di scelta.
Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell’ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria nel rispetto
comunque dei parametri di cui all’articolo 10, comma 2 della Legge Regionale n.10 del 07.04.2014.
I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l’alloggio a essi proposto se
non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all’assegnazione.
In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza
dall’assegnazione, previa diffida all’interessato ad accettare l’alloggio propostogli.
Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l’interessato non perde il diritto all’assegnazione e alla
scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i
termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.
Il contratto di locazione semplice è stipulato tra l’assegnatario dell’alloggio e l’ente gestore che
consegna i regolamenti all’assegnatario stesso e comunica al Comune interessato la data di
consegna degli alloggi e il nominativo dell’assegnatario.
L’alloggio deve essere occupato stabilmente dall’assegnatario entro trenta giorni dalla data di
consegna. In caso di lavoratore emigrato all’estero il termine è elevato a sessanta giorni.
La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall’assegnazione
dichiarata ai sensi dell’articolo 17.
La Giunta regionale, sentiti gli enti gestori e le organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e
assegnatari maggiormente rappresentative a livello regionale, approva il contratto-tipo di locazione
degli alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge. Qualora la Giunta regionale adotti
modifiche al contratto tipo di locazione in essere, l’ente gestore predispone il nuovo contratto e lo
comunica all’assegnatario.
Il contratto tipo contiene:
a) il verbale dello stato dell’alloggio al momento della consegna e il prospetto per il canone di
locazione.
b) i diritti e i doveri degli occupanti l’alloggio.
c) le norme che disciplinano il subentro degli aventi diritto nell’assegnazione e nel contratto.
d) le modalità di pagamento e di aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali
indennità di mora e della misura degli interessi moratori e delle eventuali ulteriori sanzioni e
penalità applicabili.
e) l’obbligo di assunzione, da parte dell’assegnatario, degli oneri derivanti dall’istituzione della
autogestione delle parti e dei servizi comuni.
f) l’indicazione analitica degli oneri di manutenzione ordinaria a carico dell’assegnatario.
g) le cause di risoluzione dei rapporti di locazione, di annullamento e decadenza dell’assegnazione.
h) le norme che regolano la mobilità.

RISERVA ALLOGGI

In deroga ai programmi di intervento già approvati, la Giunta regionale, i comuni e gli enti gestori
possono riservare un’aliquota degli alloggi compresi in detti programmi e non superiore al 25 per
cento al fine di provvedere alla sistemazione abitativa di nuclei familiari in dipendenza di
sopraggiunte necessità quali:
a) pubbliche calamità.
b) sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da sottoporre a lavori di recupero edilizio per
effettuare i quali venga riconosciuta dall’organo competente la necessità di sgombero.
c) gravi motivi di pubblica utilità.
d) sfratti nelle condizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a15).
e) assistenza alloggiativa alle donne e agli eventuali figli minori, che versino nella necessità,
adeguatamente documentata, di abbandonare l’alloggio in quanto vittime di violenze o di
maltrattamenti e che si trovino nell’impossibilità di rientrare nell’abitazione originale.
Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che
non si tratti di sistemazione provvisoria, che non può eccedere la durata di due anni. Sono esclusi in
ogni caso da tale sistemazione coloro i quali superano il doppio del reddito previsto per
l’assegnazione. I contratti relativi alle sistemazioni provvisorie sono stipulati dall’ente gestore e
hanno durata pari al periodo di occupazione provvisoria dell’alloggio.
Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale
pubblica i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.
Non è ammessa alcuna forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme.

ANNULLAMENTO DELL’ASSEGNAZIONE

L’annullamento dell’assegnazione è disposto con provvedimento del Comune competente nei
seguenti casi:
a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell’assegnazione
medesima.
b) per assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false.
In presenza delle condizioni di cui al comma 1, comunque accertate dal comune e/o dall’ente
gestore prima della consegna dell’alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune
comunica all’interessato l’avvio del procedimento di annullamento dell’assegnazione dandone
contemporanea notizia all’ente gestore.
Entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento di
annullamento l’interessato può proporre richiesta motivata di un parere alla Commissione per il
tramite dell’ufficio comunale competente.
Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di richiesta di parere, trasmette la stessa,
unitamente alla proprie controdeduzioni e ogni altro documento utile al rilascio del parere, alla
Commissione.
La Commissione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, rende il
proprio parere vincolante.
Entro quindici giorni dalla data di ricevimento del parere, l’ufficio comunale competente conclude
il procedimento conformandosi allo stesso parere.
L’annullamento dell’assegnazione, avvenuto nel corso del rapporto di locazione, comporta la
risoluzione di diritto del contratto.
Il provvedimento di annullamento deve contenere il termine per il rilascio dell’alloggio, non
superiore a sei mesi, e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e di chiunque
occupi l’alloggio.

DECADENZA DELL’ASSEGNAZIONE

La decadenza dall’assegnazione viene dichiarata dal Comune, anche su proposta dell’ente gestore,
nei casi in cui l’assegnatario:
a) non occupi l’alloggio nel termine indicato all’atto della consegna di cui all’articolo 11.
b) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l’alloggio assegnatogli.
c) non abiti stabilmente nell’alloggio assegnato o ne muti la destinazione d’uso.
d) abbia adibito l’alloggio ad attività illecite o immorali.
e) perda i requisiti prescritti per l’assegnazione, salvo quanto indicato all’articolo 18.
f) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la
permanenza. Per il procedimento di decadenza si applicano le disposizioni dettate per
l’annullamento dell’assegnazione. La decadenza dall’assegnazione comporta la risoluzione di diritto
del contratto e il rilascio immediato dell’alloggio.
Il comune può concedere, solo una volta, un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio
dell’immobile.
Il provvedimento di decadenza deve contenere l’avviso che, in caso di inottemperanza
all’intimazione di rilascio dell’alloggio nei termini assegnati, oltre l’esecuzione dell’ordinanza, sarà
irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura stabilita dalla Giunta regionale.

BANDI SPECIALI

La Giunta regionale può autorizzare i Comuni a emanare bandi speciali per l’assegnazione di
alloggi specificamente individuati in dipendenza di particolari esigenze, indicando, ove necessario,
requisiti aggiuntivi.
RICORSI E FORMAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA

Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria
provvisoria, gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione Provinciale di cui
all’articolo 4, L. R. nr..10/2014 per il tramite del Comune.
Il Comune, entro quindici giorni dalla data di presentazione del ricorso, trasmette lo stesso,
unitamente alla proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile alla definizione del ricorso, alla
Commissione suddetta.
La Commissione, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dei ricorsi,
esprime il proprio parere obbligatorio e vincolante.
Il Comune, entro i quindici giorni successivi al ricevimento del parere della Commissione,
provvede all’approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva.
Tra le domande che abbiano conseguito lo stesso punteggio viene effettuato il sorteggio da parte di
un notaio o ufficiale rogante alla presenza dei componenti la Commissione citata.
La graduatoria definitiva viene approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio e
viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e,
contemporaneamente, ne è inviata copia alla Regione .
La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da altra successiva e tale
graduatoria sostituisce, a tutti gli effetti, quelle eventualmente precedenti.
NORMA FINALE
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge Regionale
n.10 del 7 Aprile 2014.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, in riferimento al procedimento instaurato col presente
bando, si informa che il trattamento dei dati personali acquisiti in dipendenza della partecipazione al
presente concorso:
a) è effettuato in base alla Legge Regionale n.10 del 7 Aprile 2014.
b) avverrà, anche con l’ausilio di strumenti informatici, presso l’Ufficio Istruttorio e l’Ufficio
Protocollo di questo Comune.
c) il conferimento dei dati è necessario per consentire la partecipazione del concorrente alla presente
selezione ed il mancato consenso al loro trattamento impedisce di partecipare alla selezione
medesima.
d) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione, nei limiti soggettivi ed
oggettivi previsti da norme di legge e/o regolamento: ai dipendenti di questo Comune
necessariamente coinvolti, per obbligo normativo o contrattuale, nel procedimento di selezione in
questione; ai soggetti pubblici con riferimento alle rispettive funzioni pubbliche previste da leggi e
regolamenti; agli altri soggetti titolari del diritto di accesso a norma della legge 241/90. Gli
eventuali dati sensibili e/o giudiziari, riportati nella domanda e negli allegati documenti, saranno
oggetto di comunicazione e/o diffusione ad organi della pubblica amministrazione soltanto nei casi
rispettivamente previsti dalla legge e dal Garante.
e) il titolare dei dati personali potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati da parte di questo
Ente, i suoi diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs 196/2003.
f) titolare del trattamento è il Responsabile del Servizio pro-tempore, responsabile del trattamento
dei dati, nonché del diritto di accesso ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ogni utile informazione l’interessato potrà rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Lesina 0882-707420/422

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